Sentenza definitiva per don Giuseppe Rugolo, il sacerdote arrestato nell’aprile del 2021 a Ferrara per abusi sessuali su un minore.
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, respingendo i ricorsi presentati dalla difesa e dalla procura generale, ha confermato la condanna a tre anni (pena sospesa), emessa lo scorso anno dalla corte d’appello di Caltanissetta.
Il religioso era stato condannato in primo grado dal tribunale di Enna – a marzo 2024 – a 4 anni e 6 mesi per la grave accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di Antonio Messina, un giovane siciliano, attualmente 31enne, che – ancora minorenne al momento dei fatti – denunciò l’accaduto, dando avvio alle indagini della polizia di Stato.
Il giovane segnalò di aver subito atti di libidine e molestie sessuali che si sarebbero verificati in parrocchia, a scuola, in sagrestia e durante il grest estivo, approfittando delle incertezze della vittima riguardo alla sua vocazione religiosa attraverso una “subdola condotta di persuasione”, come riportato dal gip nell’ordinanza che portò all’arresto del sacerdote.
Oltre a modificare la sentenza, i giudici di secondo grado avevano riconosciuto l’attenuante speciale della minore gravità per tutti i capi d’imputazione e per tutte le persone offese, escludendo successivamente la diocesi di Piazza Armerina dalla responsabilità civile.
“Ci riserviamo di esaminare le motivazioni per valutare eventuali ulteriori azioni da intraprendere per far riconoscere i diritti del nostro assistito – dichiarano gli avvocati Denis Lovison, Antonino Lizio e Ludovico Gamberini del collegio difensivo -. È importante sottolineare come la Suprema Corte abbia confermato che le condotte attribuite al nostro assistito rientrano nell’ipotesi della minore gravità, ritenendo inammissibile il ricorso della procura generale che, su questo punto, sosteneva e richiedeva la non applicazione di tale attenuante. Ne deriva che non si apriranno per il nostro assistito “altre porte”, come invece riportato da alcuni mezzi di informazione, essendo l’esecuzione della pena già sospesa con provvedimento alla competente procura generale.”