“Interruzione delle terapie anche in relazione al testamento biologico”: la Corte Europea dei Diritti Umani sostiene i medici francesi.
Le scelte dei medici riguardo all’interruzione dei trattamenti salvavita possono avere la precedenza sulle volontà manifestate dal paziente nel biotestamento. Questo è quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti umani, che ha rigettato il ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un uomo deceduto nel 2022 dopo la sospensione delle cure. Una sentenza che stabilisce un precedente per tutti i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa (inclusa l’Italia) in situazioni simili, dove la legislazione pertinente sia comparabile.
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Il caso: incidente e coma irreversibile
L’individuo, coinvolto il 18 maggio 2022 in un grave sinistro mentre effettuava delle riparazioni su un furgone, era giunto in ospedale in condizioni critiche. I medici avevano constatato l’assenza di riflessi del tronco cerebrale e di attività cerebrale, oltre a gravissime lesioni anossiche. Nonostante nel biotestamento il paziente avesse manifestato la volontà di essere mantenuto in vita in situazioni simili, i sanitari avevano avviato la procedura per l’interruzione dei trattamenti vitali. Tale decisione era stata successivamente autorizzata dal Consiglio di Stato. L’uomo è deceduto il 16 dicembre 2022.
Il ricorso dei familiari a Strasburgo
A presentarsi alla Corte di Strasburgo sono state la moglie e le due sorelle del paziente. Secondo le donne, la Francia avrebbe violato il diritto alla vita dell’uomo ignorando le sue direttive anticipate e concedendo ai medici un margine di discrezionalità eccessivo, tale da esporre a rischi di arbitrarietà.
La legge francese
Il caso rientra nell’ambito della legislazione francese sul fine vita, che permette ai medici di non seguire il biotestamento quando le direttive anticipate “appaiono manifestamente inappropriate” rispetto alla condizione clinica. Questo aspetto è stato al centro delle contestazioni dei familiari, che hanno criticato la possibilità per lo Stato di derogare alla volontà del paziente.
La decisione della Cedu
Tuttavia, la Corte europea dei diritti umani ha respinto il ricorso. Secondo i giudici, la scelta del legislatore francese rientra nel margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati nel bilanciare gli interessi in gioco. La Cedu ha stabilito che il quadro normativo francese è compatibile con l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti umani, che tutela il diritto alla vita, anche nella parte in cui consente ai medici di non seguire le direttive anticipate del paziente.
Il ruolo dei medici e dei giudici nazionali
I giudici di Strasburgo hanno inoltre evidenziato che la decisione medica è stata presa in modo collegiale, considerando non solo le volontà espresse dall’uomo ma anche le opinioni dei familiari. Anche il percorso seguito dai tribunali francesi è stato ritenuto conforme ai requisiti dell’articolo 2, portando così la Corte alla conclusione che non vi sia stata alcuna violazione del diritto alla vita.
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