Assegno di Inclusione: Ricarica Pagata al 50% Dopo il Rinnovo

Assegno di Inclusione: Ricarica Pagata al 50% Dopo il Rinnovo 1

La Legge di Bilancio 2026 apporta una modifica significativa al sistema di rinnovo dell’Assegno di inclusione. Il Governo affronta una delle problematiche più dibattute della misura: l’interruzione di un mese tra la conclusione dei primi 18 mesi di utilizzo e l’inizio del nuovo periodo. Questo intervallo viene eliminato, ma il beneficio non rimane inalterato.

Interruzione eliminata, ma solo per metà assegno

Nel testo rivisitato di un emendamento presentato in , l’Esecutivo riafferma l’intenzione di abolire la sospensione di un mese nei pagamenti. A partire dal 2026, quindi, chi rinnova l’ADI non dovrà più attendere un mese senza supporto economico. Tuttavia, la prima mensilità del nuovo ciclo sarà ridotta del 50% rispetto all’importo standard. A partire dal secondo mese, l’assegno verrà nuovamente erogato per l’intero importo.

Motivazioni del cambiamento nel rinnovo dell’ADI

Questa misura mira a contenere la spesa pubblica, con un risparmio previsto di circa 100 milioni di euro. Una decisione che sostituisce il meccanismo precedente adottato nel 2025, quando il mese di interruzione era stato compensato da un contributo straordinario fino a 500 euro. Questo bonus sarà valido solo per le famiglie che hanno concluso i primi 18 mesi entro novembre 2025 e hanno già presentato richiesta di rinnovo.

Chi può usufruire dell’assegno

L’Assegno di inclusione rimane destinato alle famiglie con minori, persone con disabilità, over 60 o individui in condizioni di svantaggio sociale. Non ci sono cambiamenti al riguardo. Il beneficio è concesso per 18 mesi consecutivi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previo nuovo intervento, ora senza interruzioni ma con la riduzione iniziale prevista dalla .

Modalità di presentazione della domanda di rinnovo

Le procedure operative rimangono invariate. La richiesta deve essere presentata online sul portale dell’INPS tramite SPID, CIE o CNS, oppure con l’assistenza di CAF e patronati. La domanda può essere inviata dal richiedente stesso o da un altro componente maggiorenne del nucleo. In assenza di cambiamenti familiari, non è necessario ripetere l’iscrizione al SIISL né firmare un nuovo PAD. In caso contrario, è obbligatoria la procedura ordinaria e il passaggio ai Servizi sociali entro 120 giorni.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.