Decreto fiscale, inasprimento del regime agevolato per “impatriati” e grandi patrimoni.
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MILANO – Nuova restrizione sul regime degli “impatriati”, il beneficio fiscale riservato a coloro che risiedono all’estero e trasferiscono la loro residenza (e, in particolare, le loro ricchezze) in Italia.
Le novità in questo ambito sono incluse nel decreto fiscale che ha posticipato la tassa di due euro sui pacchi e ridotto gli incentivi per le aziende, suscitando grande malcontento tra Confindustria, Confartigianato e altre associazioni imprenditoriali.
L’articolo 2 del nuovo decreto fiscale estende il divieto di cumulo tra imposte sostitutive destinate a rendere l’Italia più attrattiva.
Esistono infatti due regimi fiscali di riferimento e l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito.
Il primo si riferisce ai cosiddetti “lavoratori impatriati”, cioè i lavoratori che spostano la loro residenza fiscale in Italia dopo un periodo di attività professionale all’estero. Per questi soggetti è prevista una tassazione agevolata per un periodo di cinque anni (l’anno del trasferimento e i quattro successivi): i redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni realizzati in Italia contribuiscono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro importo, come indicato dal portale Ade, entro il limite annuo di 600mila euro.
Le condizioni sono: impegno a risiedere in Italia per almeno quattro anni (in caso contrario si perdono i benefici e si devono restituire quelli già ricevuti); assenza di residenza in Italia nei tre anni precedenti; lavorare per la maggior parte dell’anno in Italia; possedere requisiti di alta qualificazione o specializzazione.
Questo regime degli impatriati è definito “nuovo” poiché è entrato in vigore dal 2024: in precedenza esisteva un regime (il “vecchio”) più favorevole, con esenzioni sul reddito che arrivavano fino al 90 per cento e ulteriori agevolazioni su rinnovi e condizioni.
Il secondo regime agevolato è quello dei “neo residenti” e si applica alle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia. In questo caso, a beneficiare di un trattamento fiscale favorevole sono i redditi generati all’estero, sui quali si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef. Per chi rientra in questa categoria, è prevista una tassa forfettaria di 300mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui si esercita l’opzione (inizialmente era di 100mila euro, poi è aumentata a 200mila per i trasferimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025).
Il decreto fiscale specifica che quest’ultimo regime “dei Paperoni” (il prelievo fisso sui redditi generati all’estero) non può essere cumulato non solo con il “vecchio” ma anche con il “nuovo” regime degli impatriati: adegua in tal senso il testo della legge di bilancio per il 2017 che per prima introdusse il divieto di cumulo. Il divieto di cumulo tra “nuovo regime impatriati” e “Paperoni” si applica ai trasferimenti a partire dal 2027.
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