Divieto di accesso alle piazze per i condannati, fermo preventivo e divieto di possesso di armi per i minorenni: approvato il decreto sulla sicurezza.
Il divieto di partecipazione a incontri o assembramenti in spazi pubblici sarà stabilito dal giudice in seguito a una condanna per una serie di reati. Questa è una delle novità contenute nella bozza del decreto sicurezza, insieme a misure già annunciate e ampiamente discusse come il fermo preventivo e le restrizioni sull’uso dei coltelli, approvato dal Consiglio dei ministri.
Il questore, come indicato nella scheda, può ordinare al condannato di presentarsi di persona una o più volte, negli orari stabiliti, presso l’ufficio o il comando di polizia competente durante la giornata in cui si svolgono le manifestazioni soggette al divieto. Sono previste sanzioni da 4 mesi a un anno per chi viola il divieto.
Ci sono circa una dozzina di fattispecie di reato che attivano il divieto: attentato terroristico con ordigni letali o esplosivi, devastazione, saccheggio e strage con l’intento di compromettere la sicurezza dello Stato, violenza o minaccia a un ente politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli membri, anche se aggravato, devastazione e saccheggio, strage, incendio, danneggiamento seguito da incendio contro edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio (anche tentato) volontario e preterintenzionale, lesioni personali con aggravanti o con armi o sostanze corrosive, oppure perpetrate da una persona travisata o da più individui riuniti, o contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni, o contro sanitari, arbitri o altri soggetti che garantiscono la regolarità tecnica di eventi sportivi.
Il fermo di prevenzione
Per quanto concerne il capitolo sul “fermo di prevenzione”, l’articolo 7 comma 2 della scheda di sintesi della nuova bozza del decreto sicurezza prevede l’introduzione della “possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, durante specifici servizi di polizia attivati in occasione di manifestazioni in spazi pubblici o aperti al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i necessari accertamenti di polizia, persone per le quali (…) sussista il fondato motivo di ritenere che possano adottare comportamenti di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche”.
Tale eventualità – si legge ancora nel testo della bozza – riguarda comunque “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficile il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione di pubbliche manifestazioni negli ultimi 5 anni”.
Secondo gli articoli 12 e 13, “per aumentare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in un modello separato – da introdursi con apposito decreto del ministro della giustizia del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Sono garantite le difese oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro”.
Divieto di vendere coltelli ai minori
Chiunque porti all’esterno lame affilate o appuntite superiori a 8 centimetri senza giustificato motivo rischia una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni. Questo è quanto stabilisce il primo articolo del decreto legge.
Inoltre, è vietato vendere, anche online e su piattaforme elettroniche, ai minori armi improprie, in particolare strumenti da punta e taglio, con sanzioni amministrative, inflitte dal Prefetto, che variano da 500 a 3mila euro, aumentate fino a 12mila in caso di recidiva, con la revoca della licenza. Il compito di vigilare e sanzionare è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È previsto anche l’obbligo per l’esercente di mantenere un registro elettronico per registrare quotidianamente le singole operazioni di vendita, pena sanzioni amministrative da 2mila a 10mila euro. La scheda specifica che queste misure entreranno in vigore 60 giorni dopo l’emanazione del decreto legge.
Fabbricazione di esplosivi tra i reati ostativi all’ingresso in Italia
Non sarà consentito entrare in Italia a chi ha commesso il reato di alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, e di porto d’armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio. La norma modifica il Testo Unico Immigrazione, includendo queste fattispecie di reato, per le quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, tra quelle ostative all’ingresso in Italia.
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