Nessun procedimento giudiziario per Renzi, le dichiarazioni in televisione riguardanti la nomina al Dap e “Tempa Rossa” sono considerate insindacabili.

Nessun procedimento giudiziario per Renzi, le dichiarazioni in televisione riguardanti la nomina al Dap e "Tempa Rossa" sono considerate insindacabili. 1

13/12/2025 , Atreju 2025 festa di Fratelli d’Italia, Incontro La stagione delle riforme nella foto Matteo Renzi 

Non si svolgerà alcun processo per diffamazione aggravata presso il tribunale di Potenza nei confronti del senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, querelato dall’ex direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini per le dichiarazioni rilasciate dall’ex premier durante la trasmissione televisiva “Non è L’arena” del 29 maggio 2022. Questa è stata la decisione della Corte costituzionale, che ha rigettato il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Potenza riguardo alla deliberazione del del 7 maggio 2024, con la quale erano state dichiarate insindacabili alcune affermazioni fatte da Renzi nel programma condotto da Massimo Giletti.

In particolare, Renzi aveva criticato la gestione delle carceri durante il periodo pandemico, evidenziando numerose scarcerazioni, e la nomina dello stesso Basentini, effettuata dall’allora Guardasigilli di M5s Alfonso Bonafede, dopo l’inchiesta potentina “Tempa Rossa”, nella quale – come affermato da Renzi riferendosi al magistrato – “partendo da una presunta ipotesi di reato è stato protagonista di un buco nell’acqua e come premio è andato al Dap”. La Consulta ha avallato la deliberazione di palazzo Madama, stabilendo che le parole pronunciate da Renzi “costituiscono espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione”.

Il Senato, su richiesta del senatore Renzi, aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni da lui espresse, ritenendo che queste trovassero legittimazione in quanto affermato dallo stesso Renzi il 20 maggio 2020 durante la discussione parlamentare sulle mozioni di sfiducia individuale presentate nei confronti del Ministro della giustizia dell’epoca Bonafede.

Il tribunale di Potenza ha contestato tale decisione, sostenendo che tra le dichiarazioni rilasciate da Renzi in sede parlamentare e quelle espresse nel corso di “Non è L’Arena” in un momento successivo, non fosse riscontrabile quella corrispondenza di contenuto che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, consente di considerare le opinioni espresse al di fuori del Parlamento insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Consulta ha dichiarato infondato il ricorso del tribunale di Potenza, poiché tutte le affermazioni di Renzi riguardanti la nomina di Basentini a capo del Dap, la gestione delle carceri durante la pandemia e la conduzione di un’inchiesta da parte dello stesso magistrato, considerate nel loro insieme, “devono essere ritenute riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo del Governo, e in particolare del singolo ministro; funzione che spetta al Parlamento e a ciascun suo componente”.

Infine, la Corte costituzionale ha considerato le stesse dichiarazioni “espressive della funzione di informazione nei confronti dell’elettorato e di assunzione di responsabilità politica per le scelte effettuate, anch’essa propria del mandato parlamentare ai sensi dell’articolo 67 della Costituzione, che costituisce il fondamento primo e il limite della prerogativa dell’insindacabilità delle opinioni”.

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