Supplenze Docenti e ATA, proroga contratto: quando è possibile?

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Sostituzioni per docenti e personale ATA: diversi di questi impiegati hanno conseguito la nomina tramite le liste d’istituto.

È risaputo che questa modalità di incarico viene adoperata per ricoprire sostituzioni di breve durata e occasionali. Difatti, non è assolutamente scontato che si protraggano sino al 30 giugno o, ancor meglio, fino al 31 agosto. In molte circostanze, si tratta di supplenze di durata limitata, talvolta persino di poche settimane.

Accade frequentemente che nella nomina venga indicata una data che, in seguito, non viene rispettata, ovvero che la supplenza venga estesa e il contratto rinnovato.

In quali situazioni può succedere?

A fornire una risposta è l’OM 88/2024, precisamente l’articolo 13, commi 11 e 12.

Assenza senza interruzioni

Una delle ragioni per cui si può allungare il contratto per le sostituzioni di docenti e personale ATA è per preservare la costanza didattica nell’eventualità in cui il docente di ruolo dovesse prolungare la propria indisponibilità. Si parla di assenza ininterrotta, ad esclusione dei giorni festivi. La proroga ha inizio dal giorno seguente alla scadenza del contratto precedente.

Assenza sospensione lezioni

Il contratto per le supplenze di docenti e personale ATA può essere prolungato anche qualora, tra un periodo di assenza del titolare e l’altro, si verifichino periodi di interruzione delle attività didattiche, come ad esempio le festività scolastiche. Al riavvio delle lezioni, al docente supplente già in servizio viene rinnovato il contratto, senza necessità di riattivare la graduatoria.

Un caso simile riguarda le supplenze con interpelli.

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