Fiera bis, spiegate le ragioni del crollo delle accuse nei confronti di Tagliani e Modonesi.

Fiera bis, spiegate le ragioni del crollo delle accuse nei confronti di Tagliani e Modonesi. 1

Più di 120 pagine di sentenza per illustrare il modo in cui è crollato – quasi completamente – l’impianto accusatorio nel processo Fiera bis, che coinvolgeva tra gli imputati l’ex sindaco Tiziano Tagliani e l’ex assessore Aldo Modonesi. Si tratta dei documenti redatti e depositati dal gup Andrea Migliorelli del tribunale di Ferrara, che ricostruiscono il contesto amministrativo e tecnico della gestione dei fondi post-sisma per i padiglioni dell’ente di via della Fiera, con particolare attenzione al passaggio dalla procedura Fenice alla piattaforma Sfinge.

Riguardo all’ex primo cittadino, prosciolto dall’accusa iniziale di truffa, la sentenza evidenzia che non emergono elementi che attestino un suo coinvolgimento diretto nella decisione di cambiare canale di finanziamento. Infatti, nella “imponente indagine condotta” dagli inquirenti, il gup sottolinea come “non sia possibile rinvenire alcun elemento che dimostri un incontro o una comunicazione diretta di Tagliani (all’epoca sindaco di Ferrara) con i soggetti della Fiera (Parisini, Grandis, ecc.), con i dirigenti comunali (Capozzi, Lanzoni, Genesini) o con gli uffici regionali (Moretti, Monti, Ricci Mingani) che si erano occupati dei lavori di ricostruzione post-sisma”.

Il giudice osserva inoltre che la decisione di passare alla procedura Sfinge non fu un artificio, ma una scelta amministrativa “valutata e conosciuta” anche dagli uffici regionali. Dall’analisi del materiale istruttorio, quindi, per il gup, la decisione di accedere a Sfinge sarebbe stata “quantomeno suggerita, se non apertamente sostenuta, da esponenti apicali della struttura tecnico regionale”. Non ci sarebbe stata, in altre parole, alcuna “forzatura dell’assetto regolatorio né un aggiramento delle regole di finanziamento”.

Questo aspetto viene confermato nell’analisi della posizione di Filippo Parisini, ex presidente di Ferrara Fiere, anch’egli prosciolto dalle accuse più gravi, ma comunque rinviato a giudizio per rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, in relazione alla presunta mancata predisposizione dell’impianto antincendio nei padiglioni. In particolare, rilevando che un danno conseguente al sisma “vi era stato” e che l’attività della Fiera si era di fatto “interrotta”, il gup ha ritenuto legittimo il passaggio da una procedura all’altra dietro “consapevolezza e condivisione” della scelta da parte della Regione Emilia Romagna.

La sentenza ricostruisce inoltre il tema della convenzione tra Comune e Ferrara Fiere, indicata dall’accusa come strumento per legittimare l’accesso ai contributi. Secondo il giudice, tuttavia, tale ricostruzione non trova riscontro: la legittimazione della società “discendeva ex lege” dalla normativa emergenziale e non dalla convenzione stessa.

Nelle motivazioni viene poi evidenziato che l’individuazione dell’ente Fiera come soggetto attuatore non sarebbe stata una scelta politica locale. La sentenza richiama infatti che “la Regione, con una propria ordinanza, aveva individuato l’ente Fiera quale ‘soggetto attuatore‘, subentrando al Comune” e che tale passaggio “avveniva su iniziativa regionale, non del Comune”. Sempre sul ruolo dell’ex sindaco Tagliani, il giudice sottolinea che la sua presenza si era limitata alla deliberazione politica del rinnovo della concessione, mentre gli aspetti tecnici e operativi risultavano essere stati gestiti dagli uffici competenti e dai soggetti coinvolti nella ricostruzione.

Anche per Modonesi, la cui assoluzione per truffa, turbativa d’asta e corruzione verrà motivata più approfonditamente in una seconda sentenza, avendo scelto l’abbreviato, il gup esclude comunque il coinvolgimento in una presunta operazione fraudolenta. La scelta di accedere ai fondi Sfinge viene infatti descritta come coerente con la natura dell’intervento e sostenuta da valutazioni tecniche. Il giudice osserva che tale passaggio “non costituiva una forzatura dell’assetto regolatorio, né un aggiramento delle regole di finanziamento, ma rispondeva a una logica di convenienza amministrativa e funzionale, condivisa anche dalla stessa Regione”.

Per il gup quindi vi è l’assenza di un danno patrimoniale per l’ente pubblico, elemento centrale nell’impianto accusatorio. Anche la procedura Fenice, infatti, avrebbe coperto l’intervento, seppure con tempistiche differenti, mentre la scelta della piattaforma Sfinge avrebbe inciso solo sulle modalità di erogazione delle risorse e non sull’ammontare complessivo del contributo.

Infine, il gup non manca di esprimere alcune considerazioni finali che riguardano anche il ruolo del pentito Pietro Scavuzzo, il ‘grande accusatore’ nelle inchiesta Fiera e Fiera bis. “Dalle emergenze istruttorie – afferma Migliorelli – risulta che l’indagine traeva origine da elementi che, al momento dell’avvio, apparivano idonei a delineare un quadro indiziario meramente congetturale e tale da giustificare l’impostazione di un articolato percorso investigativo, in particolare alla luce delle dichiarazioni di Pietro Scavuzzo e del contesto relazionale, amministrativo e procedurale da queste prospettato”.

Tuttavia, nel corso dell’approfondimento investigativo e del successivo vaglio giudiziale, “i riscontri esterni alle dichiarazioni del predetto sono risultati solo parziali, frammentari o comunque non sempre convergenti in termini di univoca conferma delle ipotesi accusatorie inizialmente formulate”, scrive il gup. Il giudizio sulla veridicità delle dichiarazioni di Scavuzzo “non può pertanto essere delineato in termini di bianco o nero, essendo più corretto un approccio frazionato alle singole propalazioni, alcune delle quali hanno effettivamente trovato riscontro”. Detto ciò, l’esame complessivo del compendio probatorio ha consentito di “ritenere che solo alcune delle imputazioni elevate trovassero un significativo fondamento sul piano fattuale e giuridico, pur non potendo condurre alla prosecuzione del giudizio in ragione del sopravvenuto decorso dei termini di prescrizione, che ha determinato l’estinzione dei reati e, conseguentemente, il venir meno della potestà punitiva dello Stato”, conclude Migliorelli.

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