Assolto medico per morte paziente Covid dopo terapia con farmaco veterinario

La giudice Cornacchia del Tribunale di Ferrara ha assolto Alberto Dallari, medico in pensione, perché non è stato provato che abbia omesso volontariamente e consapevolmente il soccorso. Questa mancanza di prova costituisce il nucleo centrale della decisione riguardante la morte di Mauro Gallerani, deceduto il 7 ottobre 2021 all’età di 68 anni. Il paziente era ricoverato da oltre un mese al Sant’Anna di Cona per complicazioni derivanti dal Covid-19.
La sentenza che ha stabilito l’assoluzione è stata pronunciata lo scorso 5 maggio "perché il fatto non sussiste". In precedenza, la Procura aveva chiesto una condanna a 4 mesi, sostenendo che Dallari non si fosse attivato in tempo per assicurare al paziente un’assistenza adeguata e il conseguente ricovero.
Secondo la giudice, il punto cruciale è l’assenza di elementi che dimostrino la scelta volontaria di non intervenire. Sebbene Dallari avesse assunto un dovere di protezione nei confronti di Gallerani, la critica principale verteva sul ritardo nell’ospedalizzazione. L’osservazione giuridica sottolinea che un comportamento imprudente o negligente, di per sé, non prova la volontà di omettere il soccorso.
"Dal complessivo compendio probatorio acquisito in sede dibattimentale – si legge nelle motivaizoni – non emergono elementi tali da fondare, con tranquillizzante certezza processuale, un sicuro giudizio di consapevole e volontaria scelta del Dallari di omettere scientemente di intervenire per prestare adeguato soccorso al Gallerani".
La sentenza fonda questa valutazione su elementi emersi durante il processo. Il 2 settembre 2021, Dallari aveva suggerito a Gallerani di contattare il medico di base, il dottor Ravasini, per attivare l’intervento domiciliare dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca), istituita durante l’emergenza Covid. La classificazione della sintomatologia da parte del medico di base era stata definita lieve-moderata. Anche il personale del 118 intervenuto il giorno successivo ha descritto Gallerani come "vigile, cosciente, orientato, collaborante e deambulante".
La giudice evidenzia che l’accusa riguardava specificamente il ritardo nell’ospedalizzazione. Tale condotta, per sua natura, non è compatibile con il dolo necessario per configurare il reato di omissione di soccorso.
Tuttavia, le motivazioni riportano le criticità cliniche segnalate dal consulente della Procura, Guido Viel. Il tecnico ha indicato che una saturazione dell’ossigeno al 92% rappresenta generalmente la soglia sotto la quale è raccomandato il ricovero. La documentazione mostra che Gallerani presentava valori inferiori già il 26 agosto. A ciò si aggiungono le patologie concomitanti e la mancata vaccinazione del paziente.
Viel ha inoltre osservato che l’uso domiciliare di ivermectina (farmaco antiparassitario usato soprattutto in veterinaria), colchicina (principio attivo per la gotta) e cortisonici per il Covid-19 non era supportato dalle raccomandazioni e dalle linee guida vigenti in quel periodo.
Il consulente ha attribuito al ritardo nell’ospedalizzazione un possibile ruolo concausale nel decesso, sulla base del criterio del "più probabile che non". Non era tuttavia possibile affermare con un grado di probabilità elevato, prossimo alla certezza, che un approccio tempestivo e privo di errori avrebbe evitato la morte del paziente.
Le motivazioni citano infine la norma introdotta durante l’emergenza pandemica, che limita la responsabilità penale dei sanitari per omicidio e lesioni colpose ai soli casi di colpa grave. La giudice ricorda che nella valutazione devono essere considerate anche le conoscenze scientifiche disponibili sul Covid-19 e le risorse concretamente utilizzabili.
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