Bertani, il giudice riconosce i diritti dei dipendenti: “Avrebbero dovuto essere assunti in modo diretto”
Bondeno. “Il tribunale del lavoro di Ferrara ha stabilito ciò che per la Filt Cgil di Ferrara era evidente e chiaro sin dall’inizio: quando si internalizzano servizi precedentemente esternalizzati, il personale deve essere assunto”. Così la segretaria generale del sindacato Maria Lisa Cavallini commenta la sentenza emessa nei giorni scorsi nei confronti di Bertani Trasporti Spa.
La questione in oggetto risale a oltre un anno fa, al 31 marzo 2025, quando quattro lavoratori si sono visti negare l’accesso al posto di lavoro nell’ultimo giorno del loro contratto. Per risolvere la situazione fu necessario l’intervento dell’allora segretario provinciale della Filt Cgil, Luca Greco, e dei carabinieri.
L’azienda, parte di un gruppo industriale specializzato in logistica con sede a Castiglione delle Stiviere (Mantova), aveva interrotto il contratto con l’azienda appaltatrice Asg di Sesto Fiorentino, che gestiva le attività “di piazzale” come il controllo e il carico e scarico dei mezzi.
La data stabilita per la cessazione dell’appalto era il primo aprile, poiché Bertani aveva deciso di internalizzare il servizio senza però assumere direttamente i lavoratori di Asg. Gli stessi, spiega Cavallini, “sarebbero stati assunti a tempo determinato da un’agenzia interinale, passando da un contratto a tempo indeterminato a un contratto a termine mediato dall’agenzia per il lavoro ‘Lavorint Spa’. Proprio un bel pesce d’aprile”.
Quattro dipendenti di Asg avevano scelto di rifiutare questa prospettiva e di iscriversi alla Cgil per richiedere di essere assunti direttamente e non tramite agenzia interinale, come previsto dal codice civile. Solo due dei quattro hanno poi deciso di proseguire con il ricorso. Altri cinque, invece, hanno accettato il passaggio.
Bertani, all’epoca dei fatti, sostenne che in vista della scadenza dell’appalto si era attivata per cercare un altro fornitore. Non trovandolo, decise di “farsi carico dell’assunzione del personale tramite contratto a tempo determinato avvalendosi di un’apposita agenzia interinale”. Spiegarono che ciò era un modo per andare incontro ai lavoratori che altrimenti “avrebbero dovuto essere trasferiti dal fornitore di servizi presso il loro appalto più vicino, situato a Firenze”.
“La dignità e i diritti non sono merce”, ricorda Cavallini, e gli operai – con il supporto della Filt Cgil e degli avvocati Reni, Gallizioli e Tarini dello Studio Legale Associato – Legali Lavoro di Bologna – hanno deciso di opporsi e di intentare causa direttamente alla stazione appaltante.
Un’opposizione accompagnata, sostiene la Filt Cgil di Ferrara, dal “silenzio assordante del sindaco e delle istituzioni locali che si erano subito schierati a favore della libertà d’impresa”. Una libertà “che in questo caso si stava traducendo nella libertà di precarizzare la vita di questi lavoratori e di queste lavoratrici. Alla faccia della responsabilità sociale prevista dalla Costituzione per i datori di lavoro”.
Dopo più di un anno, la Filt Cgil può però affermare che i lavoratori “ci avevano visto giusto”. La sentenza, spiegano, ha “accertato il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dirette dipendenze di Bertani Trasporti S.p.A., ai sensi dell’art. 2112 c.c., con decorrenza dal 1.4.2025, mantenendo l’anzianità di servizio, di inquadramento e tutti gli altri diritti derivanti dal rapporto già in essere presso l’impresa cedente Asg Consulting S.r.l.”.
Bertani, nel difendersi, aveva sostenuto la non configurabilità di un trasferimento di azienda (ex art. 2112 c.c.) poiché rispetto a quella adottata durante l’appalto da Asg Consulting Srl si sarebbe “dotata di una propria struttura organizzativa”. Tuttavia, il luogo di lavoro e le mansioni sono rimaste le stesse e, mancando elementi che possano indicare il contrario, il giudice ha ritenuto “pienamente riscontrabile un fenomeno di ‘reinternalizzazione’ di una specifica e delimitata attività”.
L’azienda di Bondeno è stata quindi condannata a reintegrare i ricorrenti nel servizio con le mansioni e le condizioni contrattuali in godimento alla data del trasferimento e al pagamento delle retribuzioni maturate dai ricorrenti con decorrenza dal 1.4.2025 fino alla loro effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
“La sentenza – spiega Cavallini – stabilisce un principio: in caso di reinternalizzazione di servizi affidati in appalto, ai lavoratori precedentemente occupati in quel appalto deve essere garantita continuità occupazionale”.
“Peccato – aggiunge amaramente – sia stato necessario l’intervento di un tribunale per affermare ciò che per noi era chiaro fin dall’inizio”.
“Siamo convinti – conclude – che la proposta di legge sugli appalti elaborata dalla Cgil, su cui stiamo in questi giorni raccogliendo le firme, vada proprio nella direzione indicata dalla sentenza: stesso lavoro, stessi diritti, stesso salario. Non ci fermeremo finché non garantiremo ai lavoratori e alle lavoratrici che i diritti non si appaltano”.
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