Sostanze alcoliche o stupefacenti in ambito lavorativo, è sufficiente un “fondato sospetto” per attivare i controlli: le novità.

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Quali categorie di lavoratori possono essere sottoposti a verifiche riguardanti l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, e quali sono le modalità di tali controlli? E quali sono le recenti novità in merito?

È l’avvocato Anna Maria Corna – studio Trifirò & Partners Avvocati – a fornirci chiarimenti su questo aspetto dei rapporti lavorativi.

La normativa riguardante la possibilità e le modalità di effettuazione dei controlli sullo stato di tossicodipendenza o sull’assunzione di altre sostanze psicotrope da parte di lavoratori impegnati in mansioni definite a rischio è contenuta nell’Accordo allegato alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di e Bolzano, attuativa della Conferenza unificata del 30 ottobre 2007, che ha specificato le più generiche disposizioni delle leggi vigenti.

Le norme si limitavano, infatti, a prevedere la possibilità di sottoporre a verifica i lavoratori impegnati in mansioni che comportano rischi “per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi”, rinviando a un decreto “del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con il Ministro della sanità” sia per l’individuazione dei lavori a rischio, sia per le modalità di controllo, specificando che a ciò sono autorizzati i servizi sanitari pubblici territoriali, o, da quando istituito, il medico competente.

Le attività a rischio sono state quindi definite come tutte quelle che implicano la guida di un veicolo di trasporto, oltre ad altre attività di guida (muletti, carroponte, eccetera). Le norme hanno stabilito che, in caso di accertata positività, i lavoratori devono avere accesso a percorsi di riabilitazione, istituendo una protezione specifica (sostanzialmente di due tipi, una legata al diritto alla privacy e l’altra per il mantenimento del posto di lavoro con sospensione del rapporto per la partecipazione ai programmi riabilitativi).

L’Accordo Stato-Regioni riflette, quindi, anche l’intento di proteggere questi lavoratori, prevedendo un processo piuttosto complesso per effettuare gli accertamenti, che possono essere sostanzialmente di cinque tipologie:

  • pre-affidamento: ovvero prima dell’assegnazione di una delle mansioni a rischio (precisando, comunque, il divieto di tali controlli in fase pre-assuntiva);
  • accertamento periodico: generalmente annuale e contestuale alla verifica dell’idoneità alla mansione a rischio;
  • accertamento per ragionevole dubbio: quando ci siano indizi o prove sufficienti di una possibile assunzione di sostanze illecite, su segnalazione del datore di lavoro o di un suo delegato al medico competente;
  • accertamento dopo un incidente: qualora ci sia un ragionevole dubbio che questo possa essere stato causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, oppure per escluderlo;
  • accertamento di follow up: monitoraggio cautelativo o dopo il rientro da un periodo di sospensione, a seguito di un precedente accertamento positivo.

L’Accordo specifica poi nel dettaglio le modalità di esecuzione dei controlli, le procedure in caso di positività, ecc., in modo piuttosto articolato, rappresentato dallo schema allegato allo stesso Accordo che riportiamo di seguito.

Se questo è il quadro, il D. L. n. 159/2025 ha modificato l’articolo 41 del D. Leg. 81/2008, introducendo, al 2° comma, la lettera e-quater) che stabilisce esplicitamente la possibilità di una “visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope ….”, finalizzata a verificare che non si verifichi tale situazione e ciò “nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive”.

Questa ultima disposizione porta a ritenere necessario il rispetto del processo previsto dal suddetto Accordo Stato – Regioni, ma con la possibilità, a fronte di questa nuova norma, di effettuare un controllo molto tempestivo in ogni caso di presunto utilizzo delle suddette sostanze, con conseguente immediata sospensione del lavoratore dal servizio fino all’esito degli accertamenti.

Considerato che alcune Regioni hanno ulteriormente dettagliato le modalità dei controlli, così come alcuni accordi integrativi aziendali, rendendo più rigorosi i casi di possibile controllo, il riferimento nella norma a un “ragionevole motivo”, nonché a sostanze “psicotrope o psicoattive” potrebbe facilitare e accelerare l’intervento del medico competente, oltre ad ampliare la sfera di controllo, che potrebbe essere effettuato anche in caso di presunto utilizzo di psicofarmaci (quindi sostanze legali, utilizzate per curare/limitare gli effetti di problematiche psichiche, come ad esempio la depressione), che possono, tuttavia, compromettere il livello cognitivo e/o di attenzione, con i conseguenti rischi per la sicurezza.

È importante notare che il dl ha anche introdotto diverse norme a tutela dei lavoratori nel settore edile, un ambito in cui, purtroppo, si registrano numerosi gravi infortuni sul lavoro, e ha rinviato nuovamente a un provvedimento successivo, da emanare entro il 31 dicembre 2026, per rivedere “le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”: si delinea un percorso che renda più agevoli e costanti i controlli, oltre a un ampliamento delle attività definite a rischio, considerando che la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere una priorità in ogni settore produttivo.

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