Big Town. La Corte: “Si trattò di un’imboscata. I Di Gaetano intendevano assassinare”

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Sessantaquattro pagine per illustrare come padre e figlio – “volontariamente e in accordo reciproco” – abbiano scelto di aggressivamente attaccare il 43enne Davide Buzzi e il 23enne Lorenzo Piccinini, causando la morte del primo e ferendo gravemente il secondo. Questi sono i documenti redatti e presentati dalla Corte d’Assise del tribunale di Ferrara – presidente Piera Tassoni, giudice estensore Giovanni Solinas – per giustificare la sentenza di condanna in primo grado a 28 anni di reclusione inflitta a Vito Mauro e Giuseppe Di Gaetano.

Entrambi sono stati sottoposti a processo con l‘accusa di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio in seguito alla violenza avvenuta il 1° settembre 2023 all’interno del bar Big Town di via Bologna.

Nel giustificare la propria decisione, la Corte si basa sulla prova principale dell’intera vicenda: il video registrato dalle telecamere di sicurezza del locale. Le immagini, che documentano in dettaglio l’aggressione, rivestono un “significato fondamentale e, naturalmente, valore probatorio”, poiché le riprese, “estremamente chiare”, permettono di ricostruire “in modo incredibilmente chiaro e dettagliato” l’intera sequenza degli eventi e di accertare la responsabilità dei Di Gaetano “per entrambi i capi di imputazione”, affermano i giudici.

I giudici parlano di “palese volontà omicidiaria” da parte degli imputati, evidenziata anche dalla preparazione deglistrumenti offensivi” utilizzati contro le vittime. A causare la morte di Buzzi – si legge – è “chiaro e innegabile” che siano stati i “numerosi, ripetuti, violentissimi” colpi inferti da Mauro Di Gaetano con un lucchetto. Analogamente, le ferite subite da Piccinini, “se non curate, avrebbero portatocon certezzaalla morte”, considerando che i colpi inferti con il coltello e con lo stesso lucchetto erano diretti verso organi vitali.

La Corte ritiene “evidente” il dolo di entrambi nei confronti di Buzzi e Piccinini. Per Mauro Di Gaetano, l’intenzione omicidiaria emerge dai ripetuti colpi inferti alla vittima, colpita “oltre trenta volte” al volto e alla testa anche quando era già a terra”; per Giuseppe Di Gaetano, invece, dal fatto di aver colpito Buzzi “più volte e anche in una zona potenzialmente vitale” con un coltello, provocandogli lesioni al dorso e al collo e lasciandolo “sanguinante e in affanno” prima dell’aggressione finale compiuta dal figlio coimputato.

Da qui deriva anche il riconoscimento dell’aggravante della crudeltà: secondo la Corte d’Assise, infatti, i colpi inferti a Buzzi quando era ormai “impossibilitato a difendersi” integrano una condottasicuramente eccedente a quanto necessario per causare la morte della vittima e tale, quindi, da mostrare un eccessivo e, appunto, crudele accanimento sul corpo della persona offesa“, lasciata, inoltre, agonizzante sul pavimento fino all’arrivo delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 all’interno del locale di via Bologna.

La Corte non ha dubbi nemmeno sull’integrità psichica di padre e figlio: entrambi, al momento dei fatti, sono stati ritenuti “pienamente capaci d’intendere e di volere“. A riprova di ciò, viene sottolineato come quanto accaduto non sia stato un evento “estemporaneo, improvviso e non organizzato” ma “una sorta di agguato“. Per l’Assise, infatti, i due imputati hanno “predisposto mezzi offensivi e tenuto una condotta ben preparata, coordinata e adeguatamente finalizzata all’eliminazione fisica delle due persone offese“.

Per quanto riguarda la mancanza della legittima difesa, i giudici evidenziano come Buzzi e Piccinini siano stati colpiti “più volte” quando erano “disarmati” e in “difficoltà o inermi” e che, in quel momento, “non vi era alcun pericolo di aggressione” né per i Di Gaetano né per i loro beni. Al contrario, gli imputati “potevano facilmente allontanarsi, anche uscendo senza difficoltà dal locale, evitando di infierire e accanirsi su di loro“. Le immagini video acquisite dagli inquirenti e mostrate in aula durante l’istruttoria dibattimentale rivelano invece “esclusivamente e inequivocabilmente” i due imputati intenti ad aggredire e infierire sulle persone offese, “senza alcuna remora” e “in mancanza, appunto, di ogni loro reazione violenta”, viene spiegato nelle motivazioni della sentenza.

Un comportamento “del tutto sproporzionato” che la Corte utilizza per giustificare la mancata sussistenza dell’attenuante della provocazione. Buzzi e Piccinini avevano sì avuto una “condotta provocatoria, minacciosa e lievemente lesiva”, essendo andati al Big Town con una tanica di liquido infiammabile per dare inizio a un primo momento di aggressione. Tuttavia, pur avendo costituito il movente dell’azione dei due imputati, quella condotta “non giustifica” la reazione di padre e figlio, che – scrivono i giudici – si è manifestata come “continua, ripetuta e attuata anche mentre le persone offese si trovavano in una situazione di pacifica ed evidente impotenza“, risultando pertanto “sicuramente sproporzionata“.

La sentenza ha comunque deciso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, considerate equivalenti rispetto all’aggravante della crudeltà. Pur rilevando che il comportamento degli imputati nel corso dell’intero procedimento “non è stato caratterizzato da piena e leale collaborazione, essendovi state varie e plurime omissioni e ammissioni parziali”, i giudici evidenziano come risulti “pacificamente” che Buzzi e Piccinini abbiano inizialmente tenuto “una condotta minacciosa e aggressiva”, cui era seguita una “ingiustificata reazione dolosa omicidiaria e lesiva dei Di Gaetano”.

Questi ultimi, però, avevano contattato le forze dell’ordine e avevano “anche contribuito, almeno parzialmente, alla ricostruzione dei fatti, fornendo le immagini del sistema di videosorveglianza interno del locale”. Inoltre, nel valutare il bilanciamento delle circostanze generiche con l’aggravante, la Corte d’Assise del tribunale di Ferrara ha anche considerato lo “stato emotivo” che padre e figlio stavano vivendo in quel momento, “almeno di preoccupazione e tensione“, pur non incidendo – come hanno spiegato i giudici dopo la perizia psichiatrica – sulla loro capacità di intendere e di volere.

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