La Cassazione riapre il caso dopo la denuncia di Naomo in seguito all’esposto del campo rom.

Con un’ordinanza emessa il 15 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha disposto un nuovo esame della disputa tra l’ex vicesindaco Nicola Lodi e l’imprenditore ferrarese Massimo Veronesi, coinvolto anni fa in un’indagine – poi archiviata – originata da un esposto riguardante la gestione del campo nomadi di via delle Bonifiche a Pontelagoscuro.

Nel documento datato 2017, Naomo aveva denunciato presunti illeciti nella gestione pubblica e amministrativa da parte del Comune di Ferrara, all’epoca governato da forze di centrosinistra.

In particolare, secondo quanto affermato dall’esponente della Lega, il Comune e la Regione Emilia-Romagna avrebbero sostenuto ingenti spese per una serie di professionisti per la realizzazione di opere mai completate e per la fornitura di servizi che non sarebbero mai stati erogati.

Tra i soggetti menzionati vi era anche Veronesi, titolare di un’attività individuale di fornitura di gas liquido, che fu successivamente indagato dalla Procura di Ferrara per presunti reati di truffa e frode nelle forniture pubbliche. Tuttavia, l’inchiesta fu archiviata dopo circa due anni.

Ritenendo di essere stato ingiustamente accusato, il 10 aprile 2019, Veronesi avviò quindi una causa civile chiedendo il risarcimento dei danni per una presunta calunnia. Tuttavia, in primo grado, il tribunale di Ferrara rigettò la richiesta, ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi del reato.

La questione giunse così davanti alla Corte d’Appello di Bologna che, diversamente, l’11 giugno 2024, riconobbe la sussistenza della condotta calunniosa da parte di Nicola Lodi, negando però a Veronesi il risarcimento per mancanza di prova diretta dei danni patrimoniali e morali subiti.

Su quest’ultimo aspetto, però, è intervenuta la Cassazione, sottolineando come i danni possano essere dimostrati anche tramite presunzioni e indizi, come le spese sostenute per la difesa legale, la perquisizione subita nella propria azienda e la risonanza mediatica dell’indagine.

Contemporaneamente, i giudici di terzo grado hanno accolto il ricorso incidentale presentato da Nicola Lodi, ritenendo insufficiente la motivazione con cui la Corte d’Appello aveva affermato l’esistenza del reato di calunnia.

I magistrati bolognesi, infatti, avevano basato la presunta calunnia sul mancato approfondimento da parte dell’ex vicesindaco della documentazione riguardante Veronesi prima di presentare l’esposto, ma, secondo i giudici supremi, tale condotta può configurare al massimo una forma di negligenza o superficialità, senza dimostrare di per sé il dolo richiesto per il reato di calunnia, che presuppone la consapevolezza di accusare una persona innocente.

Per questo motivo, la sentenza è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Bologna, che dovrà riesaminare la questione e fornire una motivazione più dettagliata sull’elemento soggettivo del reato, stabilendo innanzitutto se sussistano effettivamente gli estremi della calunnia. Solo in caso di risposta affermativa si potrà affrontare la questione dell’eventuale risarcimento dei danni richiesto da Veronesi.

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