Velletri. La critica era indirizzata ai quattro agenti di polizia condannati in via definitiva per la morte di Federico Aldrovandi e non, in modo generico, alla Polizia di Stato o al Sap. Questo è uno dei punti chiave delle motivazioni con cui il tribunale di Velletri ha assolto Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio, che era stato portato in giudizio con l’accusa di diffamazione aggravata per un commento postato su Twitter. Nel messaggio, considerato offensivo, aveva definito “quattro maiali” gli agenti condannati per i fatti avvenuti nell’autunno del 2005.
L’episodio che ha dato origine al procedimento risale al 23 settembre 2020, quando il noto chef – assistito dallo studio Anselmo – ritwittò, aggiungendo un commento, un post pubblicato dal direttore di Estense.com, Marco Zavagli. Quel giorno, per errore, gli operatori della raccolta rifiuti nel Comune di Ferrara, riposizionando i bidoni della raccolta differenziata, avevano coperto l’angolo di via Ippodromo dove era stata collocata l’effigie in memoria di Federico Aldrovandi. L’errore fu corretto in poche ore. Nel frattempo, il tweet era stato ricondiviso e commentato numerose volte.
Tra coloro che lo hanno fatto c’era anche Chef Rubio, che arricchì quanto scritto da Zavagli con un proprio commento: “Caro Comune di Ferrara, anche se avete collocato l’installazione ‘la Monnezza’ proprio per denunciare che chi ha ucciso un ragazzo inerme furono 4 maiali della @Poliziadistato di Ferrara (@sindacato_Sap ancora in servizio), potreste far spostare i cassonetti? Grazie #AldroVive #Ovunque”. Affermazioni che furono successivamente considerate dal sindacato Sap lesive dell’immagine della polizia di Stato, che si costituì parte civile nel procedimento tramite l’avvocato Valter Biscotti.
L’epiteto utilizzato da Rubio, tuttavia, secondo le motivazioni della giudice Sara Vaglio che lo ha assolto, deve essere interpretato tenendo presente le “verità processuali ormai acquisite” nella vicenda di via Ippodromo. Verità che l’imputato ha fatto proprie “nella formulazione della critica, la quale non era rivolta contro la Polizia di Stato in quanto tale, ma contro i quattro poliziotti coinvolti nella vicenda e contro il fatto, da lui non condiviso, che essi potessero ancora indossare la divisa nonostante il definitivo accertamento giudiziale dei fatti“. Il tribunale di Velletri esclude quindi che Chef Rubio abbia “consapevolmente voluto attribuire alla Polizia di Stato e al Sap un giudizio globalmente dispregiativo“.
A questo proposito, la giudice evidenzia come il riferimento al sindacato attraverso la “chiocciola”, nel linguaggio dei social, venga interpretato come un modo per attirare l’attenzione del destinatario della critica, e non come la volontà di offendere l’organizzazione. Il riferimento al Sap, prosegue la giudice, appare “funzionale a contestare la posizione che, secondo l’imputato, il sindacato avrebbe assunto riguardo alla permanenza in servizio dei quattro poliziotti, e non già a degradare l’onore o il decoro del Sap o della Polizia di Stato nel loro complesso“.
Secondo la giudice, inoltre, sussistono i presupposti del diritto di critica e anche il requisito della pertinenza viene considerato rispettato. Per il tribunale, infatti, la vicenda Aldrovandi mantiene un “evidente interesse pubblico“, data la gravità dei fatti, la morte di un giovane “inerme” e il coinvolgimento di membri delle forze di polizia. Un interesse dimostrato anche dalla lunga attenzione riservata alla vicenda dai media, all’interno di un “dibattito pubblico tuttora vivo“.
Per quanto riguarda la continenza, l’espressione contestata a Rubini viene definita “caratterizzata da estrema asprezza” e da una “evidente carica polemica“. Non viene quindi considerata, di per sé, un esempio di “correttezza espressiva nel dibattito pubblico“. Tuttavia, secondo il Tribunale, è il contesto complessivo nel quale quelle parole sono state utilizzate a permettere di ricondurle nell’ambito del diritto di critica.
La sentenza sottolinea inoltre che Rubini, pur non essendo formalmente un politico né un giornalista, è un soggetto “notoriamente esposto sui social network per il proprio impegno sociale e politico“. Un elemento che, precisa il tribunale, non amplia automaticamente i confini della libertà di critica, ma contribuisce a individuare il limite della continenza nel caso specifico, considerando il messaggio come parte di una “comunicazione pubblica connotata da finalità di denuncia civile e di partecipazione al dibattito su una vicenda rilevante di interesse collettivo”.
Infine, il giudice considera il “complessivo contesto comunicativo” in cui si inserisce la vicenda, richiamando il modo in cui l’espressione finita al centro del processo ricorre nel linguaggio polemico e in rappresentazioni artistiche e grafiche, comprese alcune graphic novel, oltre che nel dibattito pubblico sviluppato negli anni intorno alla vicenda di Federico Aldrovandi. Una vicenda che, conclude il tribunale, “ancora oggi continua a suscitare interesse pubblico per la propria gravità”.