Youssef Siher: Movimento 17 ottobre tra politica e diritto

Youssef Siher: Movimento 17 ottobre tra politica e diritto 1

Il Tribunale di Milano non ha convalidato il fermo di Youssef Siher, ritenuto il promotore del Movimento 17 ottobre. La gip Tiziana Landoni ha disconosciuto le esigenze cautelari per come presentate dalla Procura, che ha contestato all’attivista i reati di istigazione a delinquere e violenza organizzata nelle manifestazioni. Ma cosa dice la nostra giurisprudenza?

Il Movimento 17 ottobre

Le mobilitazioni che hanno attraversato vari paesi europei nelle ultime settimane sono arrivate, il 17 ottobre, anche in Italia. Le strade di Milano e altre città si sono riempite di giovani e giovanissimi, con parole d’ordine che vertevano su carovita e prezzo degli affitti.

Ma tali proteste non si sono spente in quel weekend di Milano: già il giorno successivo alle prime contestazioni vengono aperti vari canali social, dando vita al Movimento 17 ottobre, attraverso cui si cerca di raccontare il disagio emerso nelle piazze e di promuovere nuove manifestazioni.

Il movimento si presenta come spontaneo, non strutturato e autonomo rispetto ai partiti, dichiarando “guerra” al presente del nostro paese, per come imposto dall’attuale classe dirigente. Parole e fatti troppo offensivi per passare inosservati, così da interessare fin da subito gli inquirenti.

Il fermo di Siher

La Procura di Milano individua in tempi record il presunto amministratore e ideatore dei canali: il 24 ottobre, gli inquirenti dispongono il fermo per Youssef Siher, ricercatore in geopolitica e giornalista freelance italiano di 30 anni.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, la Procura ritiene che Siher abbia tentato di rilanciare nuove manifestazioni violente, con l’obiettivo di “creare il caos e destabilizzare il sistema“. Emergerebbero, poi, due messaggi programmati alle 14.31 e alle 15.31 del 24 ottobre, relativi al luogo degli appuntamenti nelle varie città. Messaggi che, però, non sono mai partiti, date le tempestive perquisizioni e i sequestri a suo carico.

Nonostante la mancata comunicazione non abbia impedito lo svolgimento delle manifestazioni del 24 ottobre, Siher è stato trattenuto in attesa della pronuncia della gip Tiziana Landoni sulla convalida del fermo. Le accuse a suo carico sono di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), aggravata dalla finalità di terrorismo, e violenza organizzata nelle manifestazioni (art. 420-bis c.p.). Ma cosa dice la nostra giurisprudenza?

La giurisprudenza sull’istigazione a delinquere…

Il rapporto tra libertà d’espressione e istigazione a delinquere ha interessato più volte il giudice ordinario e costituzionale, nella sua configurazione come pericolo presunto o concreto. Già nel 1970, la Corte costituzionale (sent. 65/1970) circoscriveva la punibilità dell’apologia di reato ex art. 414 al “comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti”.

Da allora, la Cassazione ha applicato a più riprese la dottrina della Corte costituzionale, affermando che

“il reato di cui all’art. 414 c.p., per lungo tempo considerato in dottrina e in giurisprudenza come di pericolo presunto, attualmente richiede […] un pericolo concreto” (Cass. Pen. 26907/2001).

Sembra, quindi, che il giudizio sul fatto non possa fermarsi al significato letterale della frase, ma deve comprendere una valutazione tanto sull’autore quanto sul pubblico raggiunto e sulle circostanze in cui il messaggio viene diffuso. Valutazione che, secondo la magistratura, deve essere svolta ex ante, a prescindere quindi dall’avvenuta commissione del reato.

… e sulla violenza organizzata nelle manifestazioni

Il discorso è diverso rispetto al secondo capo d’accusa, ossia violenza organizzata nelle manifestazioni (art. 420-bis c.p.), poiché non risulta ancora giurisprudenza in materia. Il reato è stato introdotto dall’ultimo decreto sicurezza (n. 190/2026) e punisce con reclusione da due a cinque anni chi, nel corso di manifestazioni e partecipando a un gruppo, opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza oggetti atti a offendere, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e cagionando danni alle cose.

Il disposto sembra mettere insieme condotte già punite da altre figure di reato, come devastazione, resistenza e danneggiamento aggravato, evidenziando forse l’inopportunità della norma. Inoltre, la struttura del fatto sembra richiedere la sussistenza sia del pericolo per le persone che il danno alle cose, escludendo la punibilità per chi ci rientra solo a metà.

Aggravanti e critiche

L’elemento più controverso emerge, però, laddove viene stabilità una pena fino a dodici anni per chi “organizza o promuove” oppure “incita o istiga” alla commissione del fatto, anche con strumenti informatici. In altre parole, chi si rende colpevole di istigazione rischia più del doppio di chi commette materialmente il fatto, suscitando dubbi di compatibilità rispetto al principio di proporzionalità, data la minore offensività della condotta.

In aggiunta, ci si interroga anche rispetto al principio di determinatezza della fattispecie, nella misura in cui un’organizzazione occasionale può apparire come una contraddizione in termini: la stabilità richiesta da una qualunque organizzazione in senso tecnico sembra esclusa dal carattere occasionale della condotta, parimenti sanzionata.

La pronuncia del gip

Su queste basi, la gip Tiziana Landoni non ha convalidato la misura cautelare per Siher. Come riporta l’Ansa, la giudice ha valutato che l’attivista stesse promuovendo forme di protesta pacifiche, evocando azioni di disobbedienza civile che non permettono di configurare i “gravi indizi di colpevolezza” richiesti dalle esigenze cautelari.

Nelle 37 pagine di ordinanza, infatti, la gip analizza tutti i post di Siher sui social network, concludendo che non si sia mai ispirato ai fatti di Milano della settimana precedente. Anche il rischio di fuga, che secondo la giurisprudenza deve fondarsi su elementi specifici, non sussiste per la giudice, poiché, quando è stato perquisito il 24 ottobre, Siher era a Milano a casa di amici solo in vista della manifestazione. In definitiva, la dichiarazione di “guerra” sollevata dall’attivista non è stata considerata “concretamente idonea£ alla commissione del fatto, imponendo la scarcerazione coerentemente con la dottrina della Consulta.

Tra politica e diritto

Le reazioni della politica al provvedimento della gip non si sono fatte attendere, con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito la pronuncia come “vergognosa”. Dall’altra parte, un comunicato dell’Anm ha respinto le accuse “irricevibili”, che denoterebbero “una scarsa conoscenza […] dello stato di diritto”, affermando che

“la vergogna riguarda altre categorie della vita sociale, non il responsabile e difficile esercizio della giurisdizione”.

Questo il confronto politico sul delicato equilibrio tra libertà d’espressione e sistema penale, nella consapevolezza che, in generale, il diritto di parola conta fino a un certo punto quando non c’è nessuno ad ascoltare.

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